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Proroga all'ospitalità temporanea in alloggi ERP

Descrizione del servizio

L'assegnatario che desidera ospitare persone nel proprio alloggio ERP, o abbia necessità di avvalersi di assistenti familiari per accudire le persone gravemente malate, deve comunicarlo per iscritto direttamente ad Acer Bologna.

L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni.

In considerazione di giustificate motivazioni da valutare nel caso concreto, il Comune può autorizzare una durata fino a quattro anni. Nel caso in cui l’assegnatario e/o altro componente il nucleo familiare risulti invalido, non autosufficiente o necessiti di continua assistenza, ovvero debba prestare assistenza ad un componente del nucleo familiare, il Comune può autorizzare l’ospitalità di assistenti familiari o parenti fino al perdurare della necessità di assistenza che dovrà essere debitamente documentata.

Per richiedere proroga all'ospitabilità temporanea oltre i due anni occore presentare richiesta direttamente al Comune entro 60 giorni dallo scadere del termine dei due anni.

Dove e a chi rivolgersi

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

La richiesta di autorizzazione alla proroga dell'ospitalità temporanea può essere presentata dall'assegnatario dell'alloggio ERP che abbia già ottenuto l'autorizzazione temporanea ad ospitare soggetti esterni al proprio nucleo familiare.

Requisiti del richiedente

L'autorizzazione alla proroga può essere richiesta:

  • in considerazione di giustificate motivazioni da valutare nel caso concreto, per una durata fino a quattro anni;
  • nel caso in cui l'assegnatario e/o altro componente il nucleo familiare risulti invalido, non autosufficiente o necessiti di continua assistenza da parte di assistenti familiari o parenti, fino al perdurare della necessità di assistenza che dovrà essere debitamente documentata in sede di richiesta.

Documenti da presentare

Modulo di richiesta, disponibile nel box in fondo, nel quale si devono indicare i dati anagrafici dell'ospite. Al modulo occorre allegare la documentazione compravante le motivazioni dichiarate per la richiesta di proroga. In caso di cittadino extracomunitario, occorre allegare anche copia del permesso di soggiorno.

Modalità di presentazione

Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato può essere presentato in uno dei seguenti modi:

  • consegna allo Sportello per il cittadino negli orari di apertura al pubblico
  • per posta con raccomandata A/R indirizzata a Comune di San Lazzaro di Savena, Servizio politiche abitative, p.zza Bracci 1, 40068, San Lazzaro di Savena (BO)
  • via fax al numero 051 622 8283
  • via pec all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In caso di invio per posta o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se la richiesta viene presentata direttamente allo sportello, va firmata dal dichiarante al momento della presentazione, con esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità; per ridurre l'attesa presso lo sportello, si consiglia di presentare la richiesta già firmata con allegata copia del documento di identità.

Lo Sportello Sociale fornisce assistenza alla compilazione della domanda e verifica la completezza della documentazione da allegare.

In caso di assistenza alla compilazione del modulo, la domanda comprensiva della documentazione può essere consegnata direttamente allo Sportello Sociale.

Costi per il cittadino e modalità di pagamento

Nessun costo.

Scadenza per la presentazione

La richiesta va presentata entro 60 giorni dallo scadere del termine dei due anni.

Tale autorizzazione non potrà in ogni caso rilasciarsi nei confronti dell'assegnatario:

  • che risulti moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi;
  • a carico del quale sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della Legge regionale n. 24/2001.

Risposta

Tempi

L'autorizzazione alla proroga dell'ospitalità temporanea viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta. Essa può essere negata o revocata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta di ACER, per:

  • sovraffollamento dell'alloggio;
  • mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
  • problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza del coabitante.

Se l'assegnatario non provvede a far cessare l'ospitalità entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento comunale di divieto, il Comune procede alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della Legge regionale n. 24/2001.

Modalità

L'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo familiare dell'assegnatario non comportano in nessun caso la modifica della composizione del nucleo avente diritto, né costituiscono diritto al subentro, neanche nel caso in cui i soggetti medesimi abbiano acquisito residenza anagrafica. In particolare, non comportano ampliamento del nucleo familiare i soggetti che, per prestare assistenza a componenti del nucleo familiare sulla base di un regolare contratto di lavoro, occupano l'alloggio acquisendo la residenza anagrafica.

Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti a garantire il rispetto da parte degli ospiti del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio ERP e del Regolamento d'uso degli alloggi di ERP.

Rinuncia

L'assegnatario è tenuto a comunicare la cessazione dell'ospitalità al Comune e ad ACER in qualunque momento essa avvenga.

Responsabile del procedimento

Giovanni Agrestini - Settore Welfare

Funzionario sostituto ai sensi della L. 241/90