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Assegno di maternità

Come da GU Serie Generale n. 31 del 07/02/2024 sono stati aggiornati per l'anno 2024 l'ammontare e i requisiti economici dell'assegno di maternità.

Descrizione del servizio

È un contributo comunale a sostegno delle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di indennità di maternità per la nascita del proprio figlio.

Il contributo può essere richiesto anche per affidamento preadottivo ed adozione senza affidamento di minore.

In questi casi il beneficio è riconosciuto solo se il minore non ha superato i sei anni di età, in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, o se non ha superato i 18 anni di età, in caso di affidamento o adozione internazionale.

Dove e a chi rivolgersi

Presentazione della domanda

Requisiti del richiedente

L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del minore. La richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • residenza nel Comune di San Lazzaro di Savena
  • cittadinanza italiana o comunitaria
    oppure, in caso di cittadinanza non comunitaria, rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:
  • titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
  • familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente
  • titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici)
  • titolare di protezione sussidiaria
  • cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria o Turchia
  • titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. n. 40/2014
  • aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea, o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea
  • essere apolide o familiare/superstite di apolide

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, si può allegare alla domanda la ricevuta comprovante la richiesta del titolo di soggiorno (la domanda rimane in sospeso sino a che non viene esibito il permesso di soggiorno).

  • mancanza di trattamenti previdenziali di maternità dall'Inps o dal datore di lavoro.
    Se il trattamento previdenziale percepito è inferiore a € 404,17 mensili, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la parte integrativa
  • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 20.221,13 annui per l'anno 2024, con riferimento a nuclei familiari con 3 componenti e una scala di equivalenza di 2,04.
    Per i nuclei con diversa composizione e/o scala di equivalenza il requisito economico è riparametrato sulla base di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 452 del 21 dicembre 2000
  • residenza del figlio nel territorio dello stato.
    Se la richiedente è in possesso della carta di soggiorno e il figlio non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre
  • in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre
  • in caso di decesso della madre del neonato

Le domande devono essere presentate con la nuova attestazione ISEE, come riformata dal D.P.C.M. n. 159/2013, che ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del valore ISEE.

A seguito di tale riforma, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni. Pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni.

Documenti da presentare

Per presentare domanda occorre utilizzare il modulo allegato alla presente scheda e disponibile anche presso:

Al modulo di domanda occorre allegare una copia del titolo di soggiorno (in caso di cittadinanza non comunitaria).

Non bisogna, invece, allegare l'attestazione ISEE ma è necessario possederne una in corso di validità perché occorre riportare sul modulo di domanda:

  • il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
  • il protocollo INPS dell'attestazione ISEE
  • la data di rilascio dell'attestazione ISEE

In alternativa, è possibile dichiarare che l'Amministrazione comunale è già in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità, indicando data di presentazione e procedimento per il quale è stata presentata.

Lo Sportello sociale fornisce assistenza alla compilazione della domanda e verifica la completezza della documentazione da allegare.

Modalità di presentazione

L'interessato può presentare la domanda con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta allo Sportello per il cittadino negli orari di apertura
  • invio per posta con raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Lazzaro di Savena, Settore Servizi Amministrativi Scuola Integrazione Minori, Piazza Bracci 1, 40068 – San Lazzaro di Savena (BO)
  • via fax al numero 051 6228 283
  • dalla propria casella mail ordinaria o dalla propria PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In caso di invio per posta o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se la richiesta viene presentata direttamente allo sportello, va firmata dal dichiarante al momento della presentazione, con esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità; per ridurre l'attesa presso lo sportello, si consiglia di presentare la richiesta già firmata con allegata copia del documento di identità.

Lo Sportello sociale fornisce assistenza alla compilazione della domanda e verifica la completezza della documentazione da allegare.

In caso di assistenza alla compilazione del modulo, la domanda comprensiva della documentazione può essere consegnata direttamente allo Sportello sociale.

Scadenza per la presentazione

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o, nel caso di affidamento preadottivo o adozione, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.

Risposta

Tempi

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Settore Servizi Amministrativi Scuola Integrazione Minori comunica con lettera ai richiedenti l'accoglimento o il rigetto della richiesta.

Al pagamento degli assegni provvede l'Inps in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla trasmissione dei dati da parte del Comune.

Modalità

L'assegno è concesso con provvedimento del Comune di residenza.

Al pagamento degli assegni provvede l'Inps in un'unica soluzione con accredito bancario o con assegno (in quest'ultimo caso solo per importi inferiori a € 1.000), in base alle modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Per importi superiori a € 1.000, è necessario fornire il codice Iban di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente.

L'assegno corrisposto per i bambini nati nel 2024 ammonta a 404,17 euro per cinque mensilità e quindi a un totale di 2.020,85 euro.

Responsabile del procedimento

Funzionario sostituto ai sensi della L. 241/90