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Accordo di integrazione per il Permesso di soggiorno (Permesso a punti)

Descrizione del servizio

L'Accordo di integrazione è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta per offrire agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese un percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. Il cittadino straniero che fa richiesta di Permesso di soggiorno è tenuto a sottoscrivere e rispettare tale accordo.

L'Accordo di integrazione è previsto dall'art. 4 bis del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (Dlg. n. 286/98). Dal 10 marzo 2012 è in vigore il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero.

Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non è obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

Chi deve sottoscrivere l'Accordo

  • Adulti extracomunitari con più di 16 anni che entrano per la prima volta in Italia dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (10 marzo 2012) e che richiedono un Permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno.
  • Minori tra i 16 e i 18 anni: in questo caso l'Accordo è sottoscritto anche dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale purché regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

Chi non deve sottoscrivere l'Accordo

  • Minori non accompagnati sottoposti a tutela, per i quali l'Accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
  • Portatori di handicap affetti da patologie o disabilità tali da limitarne gravemente l'autosufficienza e l'apprendimento. In questo caso occorre presentare una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato.
  • Vittime della tratta, di violenza o di grave sfruttamento. L'Accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale.

Cosa prevede l'Accordo

L'Accordo viene stipulato allo Sportello Unico della Prefettura o presso la Questura competente al momento della richiesta del Permesso di soggiorno.

L'Accordo è redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al cittadino straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, in mancanza di questa, in una delle 20 lingue previste dal Ministero: albanese, arabo, bengalese, cinese, cingalese, francese, hindi, inglese, italiano, pidigin, portoghese, romeno, russo, serbo, spagnolo, tagalog, tigrino, urdu, wolof, yoruba.

Al momento della sottoscrizione dell'Accordo, vengono assegnati 16 crediti, corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana e a un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

L'Accordo ha la durata di 2 anni durante i quali il cittadino straniero si impegna a ottenere i 30 crediti necessari all'adempimento dell'Accordo.
Se dopo 2 anni il cittadino straniero non ha ancora i requisiti, a determinate condizioni, può chiedere una proroga dell'Accordo.

Con l'Accordo, il cittadino straniero si impegna a:

  • acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana equivalente almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
  • acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia (sanità, scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali);
  • garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori;
  • aderire e rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.

Con l'Accordo, lo Stato si impegna a:

  • sostenere il processo di integrazione del cittadino straniero attraverso diverse iniziative in accordo con le Regioni e gli Enti locali;
  • questi possono avvalersi della collaborazione dei centri per l'istruzione degli adulti, delle organizzazioni del terzo settore, di quelle datoriali e di quelle dei lavoratori;
  • garantire al cittadino straniero una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.

Sessione di formazione civica e informazione

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, il cittadino straniero è tenuto a partecipare alla sessione gratuita organizzata dallo Sportello Unico. Dal 27 settembre 2013 queste sessioni si tengono presso i CTP (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) dove è possibile frequentare un corso di lingua italiana e ottenere l'Attestato necessario per la richiesta del Permesso di soggiorno.

La formazione riguarda i seguenti temi: educazione civica; vita civile e culturale in Italia; diritti e doveri degli stranieri in Italia; diritti e doveri reciproci dei coniugi; doveri dei genitori verso i figli; normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella sessione verranno date anche informazioni sulle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione attive nella provincia di residenza.

La sessione ha una durata compresa tra le 5 e le 10 ore e prevede l'utilizzo di materiali tradotti nella lingua indicata dal partecipante, o, se ciò non è possibile, in una lingua scelta tra un elenco proposto dal Ministero.

La mancata partecipazione alla sessione comporta la perdita di 15 crediti dei 16 assegnati alla sottoscrizione dell'Accordo.

I crediti

La soglia di adempimento dell'Accordo è fissata a 30 crediti. Per ottenere i crediti il cittadino straniero deve dimostrare idonea documentazione.
In assenza di idonea documentazione relativamente al livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, questi crediti possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti (CTP).

Esempi di modalità per accumulare crediti utili:

  • aver dimostrato una adeguata conoscenza della lingua italiana (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa) e della cultura civica e della vita civile in Italia;
  • aver frequentato corsi di integrazione linguistica e sociale;
  • aver conseguito titoli di studio o aver partecipato a percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale o tecnica;
  • essere iscritti o aver frequentato corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia;
  • aver conseguito titoli di studio aventi valore legale in Italia;
  • aver svolto attività di docenza;
  • onorificenze e benemerenze pubbliche;
  • attività economico-imprenditoriali;
  • aver scelto un medico di base;
  • partecipare alla vita sociale;
  • aver sottoscritto contratti (di locazione o compravendita) legati all'abitazione;
  • aver partecipato a corsi di formazione anche nel Paese di origine.

I crediti possono essere decurtati a causa di:

  • provvedimenti giudiziari di condanna;
  • misure di sicurezza personali;
  • illeciti amministrativi e tributari;
  • inadempimento dei termini dell'Accordo.

Negli allegati ufficiali alla normativa, disponibili nel box sottostante, sono elencate le tabelle complete dei crediti riconoscibili (Allegato B) e di quelli decurtabili (Allegato C).

Verifica dell'Accordo

Un mese prima della scadenza dell'Accordo biennale, lo Sportello Unico avvia la procedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero.

Entro 15 giorni dalla comunicazione occorre presentare, se non è ancora stato fatto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell'italiano almeno al livello A2.

In mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero può sostenere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.
Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico.

In entrambi i casi lo Sportello Unico avvia anche la procedura di accertamento giudiziario utile al conteggio finale dei crediti.

Punteggio e attribuzione dei crediti

Per l'adempimento dell'accordo e per il rilascio del relativo attestato occorre aver conseguito un numero di crediti superiore o uguale a 30 + il livello A2 di conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Per chi raggiunge un numero di crediti tra 1 e 29 senza conseguimento del livello almeno A2 di conoscenza della lingua e della cultura italiana, è prevista una proroga di un anno dell'accordo alle stesse condizioni.

Per chi consegue crediti uguali o inferiori a zero, l'accordo viene risolto per inadempienza con revoca del permesso di soggiorno o rifiuto del suo rinnovo, e con espulsione (fatte salve le condizioni di cui all'art. 6 comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179).

Se alla verifica del 3° anno persistono le condizioni della verifica precedente, il Prefetto, nel risolvere l'Accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico (Dlg. n. 286/98).

Per gli accordi per Permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza del Permesso si verifica che il cittadino straniero abbia partecipato alla sessione di formazione civica e di informazione. La mancata partecipazione alla sessione comporta la decurtazione di 15 crediti e la richiesta di una documentazione alternativa o del test di verifica.

Sospensione o proroga dell'Accordo

Si può chiedere la sospensione o la proroga dell'Accordo, presentando la idonea documentazione per il tempo in cui sussiste la causa di forza maggiore o il legittimo impedimento, per:

  • gravi motivi di salute o di famiglia;
  • motivi di lavoro;
  • frequenza di corsi o tirocini di formazione;
  • aggiornamento o orientamento professionale;
  • motivi di studio all'estero.

Anagrafe nazionale degli intestatari degli Accordi di integrazione

L'Anagrafe nazionale è istituita e gestita dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Essa raccoglie:
  • i dati anagrafici del cittadino straniero e del suo nucleo familiare;
  • gli estremi identificativi dell'Accordo;
  • i crediti di volta in volta assegnati o decurtati;
  • il dato dei crediti finali riconosciuti;
  • le determinazioni assunte dal Prefetto e dallo Sportello Unico;
  • le decisioni di modifica o estinzione dell'Accordo ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del Permesso di soggiorno.

Tutti i dati vengono trasmessi alle Questure e ai cittadini registrati.
Attraverso l'accesso diretto all'Anagrafe, il cittadino straniero può controllare in ogni momento l'iter dell'Accordo sottoscritto.

Consultazione on-line dello stato dell'Accordo

Lo straniero può consultare via internet i crediti maturati e le date di convocazione per lo svolgimento del test sul sito del Ministero dell'Interno. Alla sottoscrizione dell'Accordo, vengono fornite al cittadino straniero le istruzioni per l'accesso ai servizi on-line.