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Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione

Con determinazione n. 860/2020 e n.865/2020  sono stati approvati gli elenchi definitivi degli ammessi e quello degli esclusi relativi alle domande presentate:

Descrizione del servizio

Il bando pubblico per la concessione di contributi economici una tantum intende sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo sul mercato privato, anche in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, e prevede l’erogazione di contributi diretti ai cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato, ai sensi della Legge n. 431/1998, della L. R. n. 24/2001 e s.m.i., nonché della D.G.R. E-R n. 602/2020.

Dove e a chi rivolgersi

Per informazioni e chiarimenti é possibile utilizzare il seguente account di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inviando le comunicazioni con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza dell’avviso.

Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda occorre fissare un appuntamento, presso lo Sportello Sociale, via Emilia 90, nei giorni e orari di apertura al pubblico:

  • telefonicamente al numero 051 622.82.55;
  • via e-mail indirizzando una richiesta alla casella di posta: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Si specifica che l’assistenza nella compilazione della domanda riguarderà esclusivamente informazioni e chiarimenti concernenti il contenuto del bando e la modalità di compilazione del modulo: non potrà in alcun modo riferirsi alla valutazione e/o al controllo nel merito della situazione economica dei nuclei familiari richiedenti e della relativa documentazione a corredo.

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

Possono presentare richiesta i conduttori di alloggi, situati nel territorio del comune di San Lazzaro di Savena in possesso di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità per l’anno 2020) “ordinario” oppure “corrente” del nucleo familiare compreso tra € 0,00 e € 3.000,00, nonché i soggetti che hanno subito un decremento pari ad almeno del 20% del reddito del nucleo familiare ISEE, causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a € 35.000,00.

I nuclei familiari con valore ISEE da € 0,00 a € 3.000,00 possono accedere al contributo senza necessità di dimostrare la diminuzione o perdita del reddito famigliare a causa del Covid-19.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

  • cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
  • cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 gg.;
  • cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
  • lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
  • malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all’emergenza COVID-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa – e/o delle eventuali altre cause di diminuzione del reddito familiare - deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020, data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 (c.d. "Io resto a casa”).

La riduzione del reddito del nuceo familiare ISEE é riferito ai redditi da lavoro (dipendente e/o autonomo e/o impresa e/o pensione) di tutti i membri del nucleo familiari ISEE percipienti, calcolato sui mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio del nucleo familiare nel 2019, sempre riferito ai redditi da lavoro, calcolato secondo la seguente formula:

Reddito del nucleo familiare 2019”/12 x 3

Tale riduzione deve essere autocertificata, da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc.) a seconda della condizione lavorativa dei diversi membri del nucleo familiare) per le successive verifiche da parte del Comune.

Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga e/o sul fatturato emesso per il periodo indicato (mesi di marzo, aprile e maggio 2020).

Il reddito familiare 2019 é certificato attraverso le dichiarazioni fiscali (es. Mod 730 - Redditi PF – Unico, ecc.), se già presentate, o dalla documentazione contabile relativa (es. CU-CUD per i lavoratori dipendenti, copia fatture, registri IVA per lavoratori autonomi o gli imprenditori individuali, ecc.).

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. É ammessa la presentazione da una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulata nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Requisiti del richiedente

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  • cittadinanza italiana;
    oppure
    cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
    oppure
    cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno, o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
  • valore ISEE ordinario oppure corrente del nucleo familiare compreso tra € 0,00 e € 3.000,00, nonché i soggetti che hanno subito un decremento del reddito del nucleo familiare pari ad almeno il 20%, causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a € 35.000,00.
    Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare, in sede di presentazione della domanda, un valore presunto ISEE, comunque nei limiti sopra individuati: in tal caso dovrà comunque ottenere valida attestazione ISEE 2020 – a pena di esclusione – entro il 31/10/2020. Il Comune di San Lazzaro liquiderà il contributo nel momento in cui potrà accedere all’attestazione ISEE 2020.
  • titolarità di un contratto di locazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
    oppure
    titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni devono essere certificate dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

Casi di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

  • avere ricevuto, nell’anno 2020, la concessione di un contributo del Fondo per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019 e da eventuali future concessioni di fondi;
  • avere ricevuto, nell’anno 2020, la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  • avere ricevuto, nell’anno 2020, la concessione di un contributo per il sostegno all’affitto ai sensi della DGR ER n. 1815/2019;
  • avere beneficiato, a far data dal 1° gennaio 2020, della concessione di un contributo dal “Fondo di Solidarietà” – istituito con D.G. n. 116 del 21/07/2009 - per il sostegno del pagamento del canone di locazione;
  • essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
  • essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità per il quale sia intervenuta la convalida, riferito al contratto di locazione oggetto della richiesta di contributo.

Il contributo di cui al presente avviso non è inoltre cumulabile con i benefici di cui all’Intervento 2) “Rinegoziazione contratti di locazione” della DGR ER n. 602 del 06.03.2020.

Non é causa di esclusione dal contributo:

  • l’essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR ER n. 1815/2019; fermo restando che l’assegnazione del contributo, ai sensi del presente bando pubblico, fa decadere il nucleo dalla posizione nella predetta graduatoria.

Modalità di presentazione

Gli interessati possono presentare istanza esclusivamente a mezzo modulo on-line disponibile a questo link per la presentazione delle istanze senza autenticazione oppure a questo link per la presentazione delle istanze con autenticazione SPID o FedERa. Non saranno considerate le istanze pervenute con altro mezzo.

All’istanza dovranno essere allegati, in file .PDF o .JPG:

  • Copia di valido documento di riconoscimento, nel caso l’accesso alla piattaforma on-line non sia effettuato con credenziali SPID o FedERa;
  • Copia della domanda compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta con firma autografa o con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), nel caso l’accesso alla piattaforma on-line non sia effettuato con credenziali SPID o FedERa.
  • Per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea: copia di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche.
  • Copia del contratto di locazione o d’uso dell’alloggio, delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione degli ultimi tre mesi e del pagamento della tassa di registro.
  • Per coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall”emergenza Covid-19:
    • certificazione dei redditi del nucleo familiare relativi all’anno 2019 (Mod. 730, Redditi PF – Unico, ecc., se già presentata, o documentazione contabile relativa (es. CU-CUD per i lavoratori dipendenti, copia fatture, registri IVA per lavoratori autonomi o gli imprenditori individuali, ecc.).;
    • buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture, idonee a dimostrare il calo reddituale nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020.

N.B. Dal momento che non è possibile caricare più file allegati al modulo di domanda, i cittadini che vogliono caricare più documenti, dovranno seguire i seguenti passaggi:

  1. memorizzarli tutti in una stessa cartella;
  2. selezionarli cliccando prima il tasto "shift" (maiuscolo) facendo attenzione che siano uno di seguito all'altro. Nel caso di documenti che non sono in sequenza è necessario premere il tasto "ctrl" prima di selezionarli e poi scegliere i documenti anche se sono archiviati nel pc in ordine sparso, purchè siano nella stessa cartella.

In questo modo saranno caricati nel programma più documenti nello stempo "campo".

Nel modulo per l’istanza on-line dovranno essere indicati i dati anagrafici ed il codice IBAN del conduttore al quale l’Amministrazione, una volta espletate le opportune verifiche, liquiderà il contributo una tantum.

In caso di ritardo/i nel pagamento del canone di locazione – morosità che non abbiano dato luogo all’avvio di un procedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida nel modulo per l’istanza on-line dovranno essere indicati i dati anagrafici ed il codice IBAN del locatore a cui l’Amministrazione, una volta espletate le opportune verifiche, liquiderà il contributo una tantum.

I dati anagrafici del richiedente, i riferimenti e-mail, telefonici e di indirizzo indicati nell’istanza on-line fanno fede per ogni comunicazione tra l’Amministrazione e il richiedente; quest’ultimo assume pertanto ogni responsabilità in ordine alla correttezza delle informazioni inserite. Per le comunicazioni con il richiedente l’Amministrazione privilegerà, in tutti i casi in cui sarà possibile, lo scambio di informazioni, documentazione e quant’altro necessario, ai fini del procedimento, in forma dematerializzata, attraverso la propria casella di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Controlli

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Scadenza per la presentazione

La domanda di contributo può essere presentata dall'11/09/2020 fino al 10/10/2020. Non saranno considerate le istanze pervenute oltre tale termine.

Ai fini della rilevazione della presentazione dell’istanza entro il termine perentorio sopra indicato, farà fede la registrazione della domanda on-line certificata dalla data e ora attribuite automaticamente all’istanza dal sistema informatico a conclusione della procedura di presentazione.

Risposta

Tempi

Il presente procedimento si concluderà entro il 16/11/2020 con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari.

Entro il termine sopra citato il Servizio Politiche abitative del Comune provvederà ad effettuare gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate su ciascuna domanda collocata in posizione utile per l’erogazione del contributo e predisporrà le due graduatorie oggetto di approvazione da parte del Responsabile del procedimento. Esauriti i controlli, si procederà quindi alla formazione delle graduatorie provvisorie, all’eventuale esame dei ricorsi ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I termini e le modalità per la presentazione degli eventuali ricorsi a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie saranno formalmente comunicati contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

L’esito dell’istruttoria delle domande ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie, il riesame di eventuali istanze avverso la formazione delle stesse graduatorie provvisorie e la conclusione del procedimento saranno formalmente comunicati mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive nell’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

L’obbligo della comunicazione dell’esito dell’istruttoria delle domande sarà assolto mediante le forme di pubblicità indicate nel precedente capoverso.

Modalità

Il contributo è erogato una tantum al locatario, ad eccezione della fattispecie di cui al seguente capoverso.

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone d’affitto al locatore non è causa di esclusione dal contributo, salvo il fatto che da ciò non sia derivato procedimento d’intimazione di sfratto per morosità per il quale sia intervenuta la convalida. Nel caso di ritardo/i nel pagamento del canone, il contributo sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità maturata al momento dell’erogazione. Nel caso l’entità del contributo sia eccedente rispetto all’importo della morosità maturata al momento dell’erogazione, il contributo sarà ugualmente erogato direttamente al locatore dell'alloggio e la quota eccedente sarà corrisposta a titolo di anticipo sui canoni futuri.

Entità del contributo

Per i nuclei famigliari con valore ISEE da € 0,00 a € 3.000,00 l’entità del contributo è pari a 3 mensilità del canone di locazione vigente, fino a un massimo di € 1.500,00.

Per i nuclei famigliari con valore ISEE da € 3.001,00 a € 35.000,00 il contributo massimo elargibile, comunque non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità del canone di locazione vigente in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

  • decremento documentato del reddito del nucleo familiare ISEE >20% e ≤ 40%: entità del contributo pari al 40% del valore di tre mensilità del canone di locazione vigente, fino al limite massimo di € 1.500,00;
  • decremento documentato del reddito del nucleo familiare ISEE >40% e ≤70%: entità del contributo pari al 70% del valore di tre mensilità del canone di locazione vigente, fino al limite massimo di € 1.500,00;
  • decremento documentato del reddito del nucleo familiare ISEE >70%: entità del contributo pari al 100% del valore di tre mensilità del canone di locazione vigente, fino al limite massimo di € 1.500,00.

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazione ISTAT.

Modalità di redazione delle graduatorie

Le domande validamente pervenute entro la scadenza saranno collocate in due graduatorie, riservando a ciascuna il 50% del fondo complessivamente disponibile per il presente bando:

  • una graduatoria nella quale saranno collocate le domande con ISEE compreso nella fascia tra € 0,00 e € 3.000,00;
  • una graduatoria nella quale saranno collocate le domande con ISEE compreso nella fascia tra € 3.001,01 e € 35.000,00.

L’ordine di arrivo delle domande, entro la scadenza del presente bando, non costituisce criterio di precedenza, salvo unicamente il caso c. di seguito riportato.

In ciascuna delle due graduatorie le domande validamente pervenute saranno ordinate secondo l’ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE:

  1. In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
  2. In caso di domande con medesimo valore ISEE e con medesimo importo del canone di locazione le stesse saranno graduate secondo l’ordine di arrivo: a tal fine farà fede la registrazione della domanda on-line certificata dalla data e ora attribuite automaticamente all’istanza dal sistema informatico a conclusione della procedura di presentazione.

Le domande presentate indicando un valore presunto ISEE per mancanza di attestazione in corso di validità al momento della compilazione della domanda, saranno collocate in graduatoria considerando come valore ISEE il valore massimo della fascia di appartenenza dichiarata (€ 0,00 - € 3.000,00 oppure € 3.001,00 - € 35.000,00).

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie fino ad esaurimento dei fondi rispettivamente posti nella disponibilità di ciascuna (50% del fondo complessivamente disponibile per il presente bando). Ne consegue che non tutte le domande presentate, pur in condizione di ammissibilità e inserite nella graduatoria definitiva, potranno essere finanziate.

In caso di completo esaurimento di una delle due graduatorie, con disponibilità di risorse residue non assegnate, qualora all’interno dell’altra graduatoria vi siano domande ammissibili, le risorse residue della prima graduatoria saranno destinate allo scorrimento della seconda fino a concorrenza dei fondi residui disponibili.

Responsabile del procedimento

Funzionario sostituto ai sensi della L. 241/90