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Contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti

Descrizione del servizio

Il presente avviso pubblico intende favorire la rinegoziazione in diminuzione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei  familiari che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

La domanda di contributo deve essere presentata dal proprietario al Comune nel cui territorio si trova l’abitazione in locazione.

La rinegoziazione deve essere avvenuta in data successiva al 2 novembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Interventi ammissibili ed entità del contributo

La rinegoziazione può articolarsi nelle seguenti fattispecie:

  • Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)
    La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.
    Il contributo è di seguito così determinato:
  1. contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazione di durata tra 6 e 12 mesi;
  2. contributo pari al 100% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazioni di durata tra 6 e 12 mesi relative a contratti i cui inquilini, alla data del 01/05/2023, risiedevano anagraficamente o dimoravano abitualmente negli alloggi colpiti dagli eventi calamitosi situati nei territori di cui all’Allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023 n. 61;
  3. contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00: rinegoziazione di durata di oltre 12 e fino a 18 mesi;
  4. contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00: rinegoziazione di durata di oltre 18 mesi.

  • Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)
    Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700,00.
    Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con contributo massimo non oltre € 4.000,00.
    La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, esclusi gli oneri condominiali e accessori.


Per entrambe le tipologie sopra descritte:

  • il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione rinegoziato e nell’atto di rinegoziazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT e al netto delle spese condominiali ed accessorie;
  • in caso di comproprietà, deve essere indicato il canone per intero, senza tenere conto delle quote di proprietà;
  • nel caso di cessione del contratto da parte dell'inquilino, qualora il nuovo inquilino non possieda i requisiti necessari per la concessione del contributo, si dovrà procedere al ricalcolo del contributo tenendo conto solo dei mesi di locazione dell'inquilino che ha ceduto il contratto;
  • il canone rinegoziato deve avere un importo superiore a € 0,00: non sono pertanto ammessi a contributo canoni rinegoziati pari a € 0,00.

Dove e a chi rivolgersi

Presentazione della domanda

Requisiti del richiedente

Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, l'inquilino e il proprietario devono possedere le seguenti condizioni:

  • cittadinanza italiana
    oppure
    cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea
    oppure
    cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
  • titolarità o contitolarità del contratto rinegoziato ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di contributo;
  • titolarità o contitolarità di un atto di rinegoziazione del contratto di locazione secondo le fattispecie sopra descritte.

Relativamente all'inquilino:

  • valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità del nucleo familiare dell'inquilino non superiore ad € 35.000,00. Nel caso di rinegoziazione cointestata a più inquilini, la somma del valore ISEE dei nuclei a cui gli inquilini appartengono non deve essere superiore ad € 35.000,00;
  • residenza o dimora abituale nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione;
    oppure
    residenza o dimora abituale, alla data del 01/05/2023, nell’alloggio, oggetto della rinegoziazione colpito dagli eventi calamitosi e situato in uno dei territori di cui all’Allegato 1 del DL 1° giugno 2023 n. 61 (solo per la fattispecie di rinegoziazione del contratto per alloggi colpiti dagli eventi calamitosi sopra descritti).

Relativamente al proprietario:

  • non devono esistere rapporti di coniugio oppure di parentela entro il terzo grado oppure di affinità entro il secondo grado con l'inquilino.

L’efficacia della rinegoziazione non può essere anteriore alla data della stipula dell’atto di rinegoziazione stesso.

La rinegoziazione del contratto deve essere stata registrata all’Agenzia delle Entrate.

La domanda potrà eventualmente essere ripresentata successivamente alla scadenza della rinegoziazione precedente.

Casi di esclusione dal contributo

Non possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente programma i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Per l’intera vigenza della rinegoziazione, i componenti del nucleo ISEE degli inquilini non possono presentare domanda per il contributo relativo al “Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001” (“Fondo affitto”).

Modalità di presentazione

Il modulo, debitamente compilato e firmato, ed i relativi allegati si possono presentare in una delle seguenti modalità:

  • consegna allo Sportello per il cittadino negli orari di apertura al pubblico
  • per posta con raccomandata A/R indirizzata a Comune di San Lazzaro di Savena, Servizio politiche abitative, p.zza Bracci 1, 40068, San Lazzaro di Savena (BO)
  • dalla propria casella mail ordinaria o dalla propria PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In caso di invio per posta o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se la richiesta viene presentata direttamente allo sportello, va firmata dal dichiarante al momento della presentazione, con esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità; per ridurre l'attesa presso lo sportello, si consiglia di presentare la richiesta già firmata con allegata copia del documento di identità.

Lo Sportello sociale fornisce assistenza alla compilazione della domanda e verifica la completezza della documentazione da allegare. In caso di assistenza alla compilazione del modulo, la domanda comprensiva della documentazione può essere consegnata direttamente allo Sportello sociale.

Per la presentazione della domanda, il proprietario può avvalersi delle Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini che abbiano sottoscritto appositi accordi con il Comune o il Distretto di riferimento.

Scadenza per la presentazione

I cittadini interessati potranno presentare domanda fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Risposta

Modalità

Il contributo verrà erogato dall'Amministrazione Comunale direttamente al proprietario dell’alloggio, anche in forme rateizzate per le rinegoziazioni di durata superiore a sei mesi, successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione, verificando periodicamente che il contratto rinegoziato sia regolarmente in essere e che non siano intervenute risoluzioni dalle parti.

Il proprietario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale:

  • l’eventuale cessazione anticipata della rinegoziazione e a restituire la quota di contributo ricevuta per le mensilità non dovute;
  • l'eventuale morosità dell'inquilino, affinché anche attraverso il supporto dell'Amministrazione Comunale possa essere messa in atto ogni azione preventiva ad evitare l'avvio di procedure di sfratto.

L'istruttoria delle pratiche (raccolta delle domande, valutazione di ammissibilità delle stesse) verrà gestita dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Responsabile del procedimento