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Bonus elettrico per disagio fisico

Descrizione del servizio

Il bonus elettrico per disagio fisico è uno sconto applicato sulle bollette dell'energia elettrica ed è riservato agli utilizzatori di apparecchiature elettromedicali. È stato introdotto con Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6/8/2008.

Il bonus elettrico per disagio fisico è cumulabile con i bonus elettrico, gas e acqua per disagio economico se ricorrono i requisiti economici previsti.

Dove e a chi rivolgersi

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

Il bonus elettrico per disagio fisico può essere richiesto solo dall’intestatario della fornitura, anche se diverso dal soggetto che utilizza l’apparecchiatura elettromedicale.

Requisiti del richiedente

Per presentare la richiesta di bonus non occorre attestazione Isee ma è necessario che presso l'abitazione del richiedente sia presente (residente o domiciliato) un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Documenti da presentare

Per ottenere il bonus elettrico per disagio fisico occorre farne richiesta compilando l'apposito modulo di domanda.

I moduli sono disponibili, oltre che in allegato alla presente scheda, anche presso:

Alla richiesta devono essere allegati:

  • copia del documento di identità in corso di validità dell'intestatario della fornitura;
  • certificazione ASL, nel caso di utenti per l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (modulo Asl);
  • atto di delega se il richiedente delega altra persona alla presentazione della domanda;
  • documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell'utilizzatore delle apparecchiature elettromedicali se diverso dall'intestatario della fornitura (da riportare sul modulo di richiesta).

In caso di variazione di residenza oppure nel caso in cui si debbano utilizzare nuove apparecchiature elettromedicali oppure aumentare il numero di ore giornaliere di utilizzo, si può chiedere un adeguamento dell'importo del bonus utilizzando il medesimo modulo di domanda ma barrando le apposite voci "variazione localizzazione" o "variazione apparecchiature".

Modalità di presentazione

La richiesta del bonus elettrico per disagio fisico può essere fatta direttamente allo Sportello sociale, presentando tutta la documentazione (scarica l'elenco dei documenti da presentare).

Non occorre compilare il modulo di domanda, se la stessa viene presentata dalla persona intestataria della fornitura, perché la compilazione avviene direttamente sul programma informatico e il modulo viene stampato e sottoscritto allo sportello.

Scadenza per la presentazione

La richiesta del bonus può essere presentata durante tutto l'anno.

Lo sconto è riconosciuto senza interruzione fino a quando è necessario l'uso di tali apparecchiature. Non è quindi necessario rinnovare la richiesta.

Dove presentarla

La richiesta può essere presentata allo Sportello sociale.

Risposta

Tempi

Le società distributrici di energia elettrica applicano gli sconti in bolletta a decorre dal primo giorno del secondo mese successivo all'inserimento della domanda sul sistema informatico da parte del Comune.

Il cittadino, contestualmente alla ricevuta di inserimento della domanda, riceve delle credenziali di accesso al sistema per verificare in qualunque momento qual è lo stato della sua pratica.

Modalità

Lo sconto viene applicato direttamente sulla bolletta, dove si comunica all'utente l'avvenuta ammissione alla compensazione.

L'importo relativo all'applicazione del Bonus verrà, inoltre, indicato in dettaglio in ogni documento di fatturazione, per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

L'importo per il disagio fisico è collegato alla potenza contrattuale, all'effettivo livello dei consumi ed al numero delle apparecchiature di supporto vitale, in modo da tenere conto delle specifiche necessità ed esigenze dei malati.

Sono previste tre fasce di extra-consumo rispetto a un utente-tipo (2700/kWh/anno).

Usualmente, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna il valore del bonus da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno. Per l'anno 2024 l'importo del bonus elettrico per disagio fisico è stato così determinato:

- per i clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW è il seguente:

  • 139,08 euro per una fascia minima di extra consumo fino a 600 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 274,50 euro per una fascia media di extra consumo compresa tra 600 e 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 409,92 euro per una fascia massima di extra consumo di oltre 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo

- per i clienti domestici residenti con potenza impegnata pari a 3,5 kW è il seguente:

  • 179,34 euro per una fascia minima di extra consumo fino a 600 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 300,12 euro per una fascia media di extra consumo compresa tra 600 e 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 424,56 euro per una fascia massima di extra consumo di oltre 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo

- per i clienti domestici residenti con potenza impegnata pari a 4 kW è il seguente:

  • 190,32 euro per una fascia minima di extra consumo fino a 600 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 314,76 euro per una fascia media di extra consumo compresa tra 600 e 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 435,54 euro per una fascia massima di extra consumo di oltre 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo

- per i clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a 4 kW (da 4,5 kW in su) è il seguente:

  • 201,30 euro per una fascia minima di extra consumo fino a 600 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 325,74 euro per una fascia media di extra consumo compresa tra 600 e 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo
  • 450,18 euro per una fascia massima di extra consumo di oltre 1200 kWh/anno in più rispetto a un utente-tipo

Rinuncia

Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il richiedente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico.

Se il richiedente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.