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Agevolazioni lavorative per disabili, loro genitori e familiari

Descrizione del servizio

La legge 104 del 1992 all’articolo 33 istituisce la possibilità di usufruire di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti del settore privato e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate.

Dove e a chi rivolgersi

Tutte le informazioni sui pemessi e i congedi lavorativi destiante alle persone con disabilità o ai loro famigliari possono essere ottenute dallo sportello Informahandicap del Comune di San Lazzaro di Savena.

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

Hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni:

  • la madre lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino;
  • la madre lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile;
  • i parenti (fino al secondo grado di parentela) o gli affini che assistono la persona disabile;
  • il convivente more uxorio.

I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest’ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.

Requisiti del richiedente

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 legge 104/92) riconosciuta dall’apposita commissione della ASL e non sia ricoverata a tempo pieno.

    Eccezioni:

  • portatori di sindrome di Down, certificato rilasciato dal proprio medico di base con allegato copia del "cariotipo" sulla cui base il curante ha rilasciato il certificato;
  • grandi invalidi di guerra (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità), attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro;
  • non fruire contemporaneamente dei congedi straordinari.

Modalità di presentazione

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica all'Inps attraverso 3 modalità:

  • direttamente sul sito dell'INPS. Il cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN cioè un codice segreto di identificazione personale.
    Il servizio è disponibile MyINPS dedicati al Cittadino: una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – disabilità – permessi legge 104/1992”. Il PIN per l'accesso può essere richiesto sul sito INPS;
  • tramite il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803 164;
  • avvalendosi dei Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nella circolare n. 117 del 27 settembre 2012 vengono fornite informazioni dettagliate sulle diverse modalità di presentazione della domanda di permessi.

Scadenza per la presentazione

La domanda ha validità dalla data di presentazione, non scade alla fine dell’anno solare, pertanto non deve essere rinnovata.

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave.