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Congedo straordinario assistenza disabili

Esteso il diritto al figlio non convivente
Congedo straordinario assistenza disabili

L’INPS, con la circolare n. 49 del 2019, recepisce quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 per i dipendenti del settore privato (mancano al momento analoghe indicazioni per i dipendenti pubblici), ed estende del diritto al congedo straordinario ai figli dei soggetti disabili in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l’illegittimità di non includere tra i soggetti legittimati il figlio che al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave. Tuttavia sarà necessario rispettare lo specifico ordine di priorità relativo ai soggetti che possono beneficiarne. Il figlio non convivente è l'ultimo dei familiari che può presentare domanda.

L’INPS, nel recepire la sentenza, stabilisce che è possibile usufruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;

  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;

  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità,;

  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;

  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità;

  6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente.

Per ottenere il congedo il figlio è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Non solo le nuove domande, ma anche quelle passate relative a rapporti non ancora esauriti potranno beneficiare dell’estensione del diritto al congedo straordinario stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione.

L’INPS quindi procederà con il riesame della domande già presentate.