Home/Notizie/Contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti

Notizie

Contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti

Domande fino alla scadenza annuale del programma regionale o fino all'esaurimento delle risorse disponibili
Contributi per la rinegoziazione delle locazioni

La Regione Emilia-Romagna, in esecuzione delle proprie Deliberazioni regionali n. 409/2023 e n. 919/2023, ha indetto un avviso pubblico per l'erogazione di contributi per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale.

Obiettivo della misura è favorire la riduzione dei canoni, con eventuale modifica della tipologia contrattuale, da libero a concordato, per sostenere le famiglie e garantire ai proprietari il puntuale pagamento del canone.

Tra i requisiti principali per accedere al contributo occorre essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e avere un Indicatore della situazione socio-economica (ISEE), ordinario o corrente, non superiore a 35.000 euro.

Il contributo verrà erogato dall'Amministrazione Comunale direttamente al proprietario dell’alloggio, anche in forme rateali, a condizione che venga concordata una rinegoziazione secondo una delle seguenti fattispecie:

  • Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)
    La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario e applicata per una durata minima di 6 mesi; il canone mensile rinegoziato non può comunque superare € 800,00.
    Il contributo è pari:
    • durata tra 6 e 12 mesi: 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00
    • durata tra 12 e 18 mesi: 80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00
    • durata oltre 18 mesi: 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00.
    Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

    Per i contratti di locazione i cui conduttori siano nuclei familiari che, a far tempo dal 1° maggio 2023, risiedevano anagraficamente e/o dimoravano abitualmente negli alloggi colpiti dagli eventi calamitosi ricadenti nei territori di cui all’Allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023 n. 61, nel caso di rinegoziazione di contratti di durata tra 6 e 12 mesi, il contributo sarà pari al 100% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500, a condizione che la domanda di rinegoziazione sia presentata dopo la data di pubblicazione della deliberazione n. 919 del 05/06/2023 e comunque entro il 3 novembre 2023 (ultimo termine per l’annualità 2023).

  • Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98).
    Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700,00.
    Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con contributo massimo non oltre € 4.000,00.
    La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, esclusi gli oneri condominiali e accessori.

Lo Sportello socialeprevio appuntamento, fornisce assistenza alla compilazione.

Per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione della domanda si rimanda alla scheda informativa.