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Legge 104/92, permessi lavorativi estesi alle unioni civili e alle convivenze

Ampliata la possibilità di fruizione anche del congedo straordinario
Legge 104/92, permessi lavorativi estesi alle unioni civili e alle convivenze

Con la circolare n. 38/2017 l'Inps ha esteso alle unioni civili e alle convivenze di fatto la possibilità di usufruire dei permessi giornalieri.

Con questa circolare si prendo atto della sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33 comma 3 della legge 104/92 che non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Non c'è nessuna possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso, invece, per l'assistenza ai parenti del compagno.

La circolare ha preso in considerazione anche il congedo straordinario biennale per i lavoratori che abbiano parenti in situazione di disabilità grave conviventi fino al terzo grado. In assenza di genitori o figli, il diritto si estende alle parti di un'unione civile, ma non ai conviventi di fatto.