Home/Servizi/Famiglie e minori/Bonus elettrico, gas e acqua per disagio economico

Servizi per Famiglie e minori

Bonus elettrico, gas e acqua per disagio economico

Descrizione del servizio

I bonus elettrico, gas e acqua per disagio economico sono sconti applicati sulle bollette e sono riservati alle famiglie a basso reddito. Sono stati introdotti con Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6/8/2008 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuato con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Presentazione della domanda

Requisiti del richiedente

I bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto (come stabilito dalla Delibera 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021).

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali, occorre ogni anno presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Per usufruire dei bonus è necessario che l'indicatore dell'Attestazione Isee del nucleo familiare richiedente rientri nei seguenti valori:

  • non superiore a 9.530 euro
  • non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico
  • se si è titolari del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza.

È inoltre necessario che uno dei componenti del nucleo familiare Isee risulti intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica:

  • con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente
  • attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità

In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Documenti da presentare

Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per ottenere i bonus per disagio economico occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'Isee direttamente sul portale Inps o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

I bonus saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto sulla base dei dati anagrafici e fiscali contenuti nell'Attestazione Isee.

Risposta

Tempi

Di norma gli sconti sono riconosciuti circa due mesi dopo la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'Isee.

Modalità

I bonus elettrico, gas e acqua per forniture dirette (intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare Isee) vengono applicati dagli operatori competenti direttamente a partire dalla prima fattura emessa dopo il periodo di circa due mesi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'Isee. Dunque, l'effettiva applicazione del bonus in bolletta dipende dalla frequenza di fatturazione dell'operatore competente.

Nel caso invece di forniture condominiali centralizzate:

  • per poter ottenere il bonus gas, il nucleo familiare riceverà per posta una lettera con le istruzioni per comunicare il codice PDR che identifica la fornitura condominiale di gas naturale per usi di riscaldamento domestico (il PDR è il codice di 14 cifre riportato nella bolletta del condominio e che, dovrà, pertanto, essere richiesto all'amministratore dello stabile in cui si trova l'abitazione).
    Il bonus gas viene corrisposto tramite l'emissione di un bonifico domiciliato che può essere riscosso dal beneficiario presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale.
    Le tempistiche per l'emissione del bonifico domiciliato dipendono principalmente dai tempi di risposta del cittadino alla comunicazione con la quale gli viene richiesto di dichiarare il PDR identificativo della fornitura condominiale che serve l'abitazione di uno dei componenti del nucleo;
  • il bonus acqua viene erogato entro 60 giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche di ammissibilità da parte del Gestore idrico territorialmente competente, e viene corrisposto con assegno o altra modalità extra-bolletta individuata dal medesimo Gestore.

Ammontare del valore dei bonus per disagio economico

Usualmente, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna il valore del bonus* da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

* Nota bene: al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura previsti per l'anno 2024 sui clienti domestici svantaggiati, a causa dell'attuale andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità, ai soli clienti del settore elettrico l'Autorità ha ritenuto opportuno riconoscere un bonus "straordinario" (cosiddetta compensazione integrativa temporanea - CCI), aggiuntivo a quello "ordinario" (componente CCE), valido per il primo trimestre (ex Delibera 633/2023/R/com del 28 dicembre 2023).

Il valore del bonus elettrico per disagio economico per l'anno 2024 è stato così determinato:

  • 142,74 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
  • 183,00 euro per 3 o 4 persone
  • 201,30 euro per più di 4 persone

L'importo del bonus straordinario integrativo per il primo trimestre 2024 è stato così determinato:

  • 76,44 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
  • 102,83 euro per 3 o 4 persone
  • 113,75 euro per più di 4 persone


Il valore del bonus gas per disagio economico per l'anno 2024 è stato così determinato:

Famiglie fino a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o uso cottura: 43,92 euro
Riscaldamento: 132,53 euro
Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento: 179,18 euro

Famiglie oltre 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o uso cottura: 62,22 euro
Riscaldamento: 148,98 euro
Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento: 179,20 euro


Il valore del bonus acqua per disagio economico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente.

Tale quantità è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno. La tariffa agevolata applicata dal gestore non è unica a livello nazionale. Quindi per individuare quale sia il corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del bonus, l'utente potrà consultare il sito del proprio gestore su cui saranno pubblicate le informazioni relative alla tariffa agevolata applicata e calcolare l'importo del bonus acqua a cui ha diritto.