Servizi per Famiglie e minori

Congedo papà

Descrizione del servizio

La legge 28 giugno 2012 n. 92 istituisce un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Cosa spetta

I papà dipendenti hanno diritto a un giorno di congedo obbligatorio entro il quinto mese di vita del bambino, con la retribuzione al 100% e coperto da contributi previdenziali, riconosciuto anche se uno o l'altro genitore decidono di usufruire delle altre forme di congedo previste.

Inoltre i papà potranno godere di altri due giorni di congedo facoltativo, sempre entro i primi 5 mesi dall'arrivo del bambino.
In questo caso le giornate sono 2, sempre retribuite e coperte da contributi previdenziali, a patto che la mamma non utilizzi per sé le stesse giornate di congedo.

Come richiederlo

Per usufruire di questi giorni di congedo il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni di cui intende usufruire, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del padre.