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Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017  per l'attuazione del REI (Reddito di Inclusione), la nuova misura unica di contrasto alla povertà, dal 1° gennaio 2018 il REI sostituirà il SIA.

Coloro che stanno già beneficiando del SIA continueranno a percepire il relativo beneficio economico per tutta la durata e secondo le modalità previste. Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI.

Descrizione del servizio

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali del Comune (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.

Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.

Dove e a chi rivolgersi

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

La richiesta del beneficio può essere presentata da un componente del nucleo familiare.

Non sono ammissibili più domande presentate per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Requisiti del richiedente

  • cittadinanza italiana o comunitaria o possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in quanto familiare di cittadino italiano o comunitario,
    oppure cittadinanza straniera in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
    oppure titolarità di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
  • residenza in Italia da almeno 2 anni;
  • presenza nel nucleo familiare di almeno un componente minorenne,
    oppure di un disabile in presenza di un suo genitore,
    oppure di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
  • valore ISEE (*) inferiore o uguale a 3.000 euro;
  • assenza in famiglia di altri trattamenti economici rilevanti: nel caso, durante il mese precedente, siano stati percepiti altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il valore complessivo (aggiornato con D.M. del 20/11/2017) non deve essere superiore a 606,60 euro mensili; tale limite è elevato a 909,90 euro se nel nucleo è presente una persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
  • assenza in famiglia di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), assegno di disoccupazione (ASDI) o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;
  • assenza in famiglia di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda, ad eccezione di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo della concessione del beneficio.

Documenti da presentare

  • documento d'identità del richiedente
  • attestazione ISEE (*) in corso di validità
  • solo per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno di lunga durata
  • solo per i cittadini disabili, certificazione medico-sanitaria attestante lo stato di disabilità
  • solo per le donne in stato di gravidanza, documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, rilasciata da una struttura pubblica
  • solo per le famiglie in cui tutti i componenti in età lavorativa sono in stato di disoccupazione, certificato attestante lo stato di disoccupazione; a tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti

(*) Saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di attestazione ISEE, in corso di validità:

  • se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
  • in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario
  • in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo

L'elenco dei documenti da presentare è disponibile anche nel box in fondo alla scheda.

Modalità di presentazione

La richiesta deve essere fatta direttamente allo Sportello sociale, presentando tutta la documentazione sopra specificata.

Con l'introduzione del Reddito di solidarietà (RES) in Emilia-Romagna, si utilizza una modulistica unica per entrambe le misure, dal momento che chi non possiede i requisiti per ottenere la carta SIA viene automaticamente rivalutato secondo i requiti previsti per il RES.

Non occorre compilare il modulo perché la compilazione avviene direttamente allo Sportello Sociale sul programma informatico e il modulo viene stampato e sottoscritto allo sportello.

Scadenza per la presentazione

Le domande possono essere presentate in qualunque momento.

Dove presentarla

Risposta

Tempi

Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà erogato il beneficio economico.
Entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda devono essere sottoscritti i progetti personalizzati.

Valutazione della domanda

Nella valutazione della domanda, oltre ai requisiti richiesti, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE.

Per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti.

La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della condizione economica e della condizione lavorativa. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base dei seguenti criteri:

Carichi familiari (valore massimo 65 punti)

  • Numero figli:
    2 figli minorenni = 10 punti
    3 figli minorenni = 20 punti
    4 o più figli minorenni = 25 punti
  • Almeno 1 figlio di età inferiore a 36 mesi = 5 punti
  • Genitore solo con figli minorenni = 25 punti. A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)
  • Disabilità:
    Almeno 1 componente con disabilità grave = 5 punti
    Almeno 1 componente non autosufficiente = 10 punti
    A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro FC7 della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)

Condizione economica (valore massimo 25 punti)

  • Si calcola sottraendo al valore massimo (25 punti) il valore dell’ISEE, precedentemente diviso per 120 = 25−ISEE/120
    Esempi:
    con ISEE = 0 → 25 punti
    con ISEE = 2.400 → 25−2400/120 = 5 punti
    con ISEE = 3000 → non vi sono punti aggiuntivi

Condizione lavorativa (valore massimo 10 punti)

Assenza di lavoro di tutti i componenti in età attiva = 10 punti
In questo caso ogni componente in età attiva deve aver dichiarato al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità a lavorare ed a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego (ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti

Modalità

Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato da INPS attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA).

Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

La Carta deve essere usata solo dal titolare, che riceve a mezzo raccomandata la comunicazione di Poste con le indicazioni per il ritiro. Le Carte vengono rilasciate da Poste con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare:

1 membro = 80 €
2 membri = 160 €
3 membri = 240 €
4 membri = 320 €
5 o più membri = 400 €
Inoltre,
ai nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore con figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Ogni Carta ha un codice personale (PIN), che verrà inviato da Poste direttamente a casa del beneficiario. Dopo il rilascio delle Carte, Poste esegue gli accrediti bimestrali e invia le comunicazioni ai titolari.

Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, se il titolare del beneficio è minorenne; l’incremento del Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno).

Il beneficio è concesso per un massimo di 12 mesi. Previo un periodo di interruzione di almeno tre bimestri, può essere concesso nuovamente per un periodo di ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.

Condizioni necessarie per usufruire del beneficio

  • in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo;
  • in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le modalità di cui agli articoli 9 comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; le medesime comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio;
  • l’adesione al progetto, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio;
  • il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l’impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree:
    a. frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
    b. atti di ricerca attiva di lavoro;
    c. adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
    d. frequenza e impegno scolastico;
    e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
  • in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario e nei casi stabiliti con proprio provvedimento, i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio;
  • nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, il beneficio cesserà;
  • in caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.