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Sostegno economico

Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione (Fondo affitto 2022)

Con determinazione n. 148 del 22/02/2023 sono state approvate le graduatorie definitive degli ammessi e l'elenco degli esclusi delle domande presentate.

Descrizione del servizio

Il bando pubblico per la concessione di contributi economici una tantum intende sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo, ai sensi della Legge n. 431/1998, della L. R. n. 24/2001 e s.m.i., nonché della D.G.R. E-R n. 1150/2022.

Dove e a chi rivolgersi

Per informazioni e chiarimenti è possibile utilizzare il seguente account di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., inviando le comunicazioni con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza dell’avviso.

La domanda potrà essere presentata unicamente sulla piattaforma regionale online tramite SPID/CNS/CIE.

I cittadini che non hanno SPID o hanno difficoltà nell’accesso alla piattaforma web regionale potranno ricevere assistenza nella compilazione della domanda, esclusivamente su appuntamento, presso:

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell'alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

L’erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari ISEE, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

È possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui al successivo paragrafo Formazione della Graduatoria.

Sono ammessi al contributo:

  1. i nuclei familiari che hanno valore ISEE compreso tra zero e 17.154 euro, esclusi gli assegnatari ERP;
  2. i nuclei familiari che hanno valore ISEE compreso tra zero e 35.000 euro e che hanno subito un calo del reddito Irpef superiore al 25%. Il calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l’attestazione Isee corrente emessa dall’INPS nell’anno 2022 oppure, in assenza di un ISEE corrente,  tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021.
    In questo caso possono fare domanda anche gli assegnatari ERP.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Requisiti del richiedente

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  • cittadinanza italiana
    oppure
    cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea
    oppure
    cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
  • valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’Inps nell’anno 2022 non superiore ad € 17.154,00, oppure non superiore a € 35.000,00 per i nuclei familiari che hanno subito un calo del reddito Irpef superiore al 25%.
    Il calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l’attestazione Isee corrente emessa dall’INPS nell’anno 2022 oppure, in assenza di un ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021;
  • titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato,
    oppure
    titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita,
    oppure
    titolarità di un contratto di assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), solo per i conduttori che abbiano subito un calo di reddito superiore al 25%.

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostituiva unica (DSU).

Casi di esclusione dal contributo e di incumulabilità

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

  • avere avuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del Fondo regionale per l’“emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
  • avere avuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  • avere avuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del Programma regionale per la “Rinegoziazione dei contratti di locazione” di cui alla DGR n. 1275/2021 e successive modifiche;
  • la risoluzione del contratto di locazione o del contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione, intervenuta, per qualunque causa, in data antecedente la presentazione della domanda;
  • essere assegnatario, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Pertanto i cittadini assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica possono presentare domanda soltanto per la Graduatoria 2;

I contributi del presente Bando non sono altresì cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di cittadinanza di cui al Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del Decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto ai fini della compensazione sul Reddito di cittadinanza, per la quota destinata all’affitto, i comuni successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

Analogamente sarà operata una compensazione delle quote di contributo – in capo al “Fondo di Solidarietà” - nel caso di nuclei familiari, anagraficamente residenti del Comune di San Lazzaro di Savena, che, al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell’erogazione del contributo, di cui al presente bando, beneficiano della concessione di un contributo dal “Fondo di Solidarietà” – istituito con D.G. n. 116 del 21/07/2009 – per il sostegno del pagamento del canone di locazione.

Documenti da presentare

La domanda può essere presentata esclusivamente online. Non è necessario allegare alcun documento.

Per poter ricevere assistenza alla compilazione è però opportuno portare con sé la seguente documentazione:

Per coloro che hanno subito un calo del reddito Irpef superiore al 25% e che non hanno un ISEE corrente emessa nel 2022, è necessario produrre i redditi complessivi ai fini Irpef negli anni 2022 e 2021 dei componenti il nucleo ISEE per le verifiche da parte del Comune.

Modalità di presentazione

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite l'apposita piattaforma online predisposta dalla Regione Emilia-Romagna raggiungibile al seguente link: https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti

Alla piattaforma si accede tramite SPID, CIE o CNS.

La piattaforma regionale è operativa dalle ore 12:00 di giovedì 15 settembre 2022 fino alle ore 12:00 di venerdì 21 ottobre 2022.

La piattaforma web regionale è raggiungibile anche attraverso la pagina https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative, dove è stata pubblicata un'apposita notizia di approfondimento ed una Guida alla compilazione per la piattaforma web regionale.

Per i soli residenti del Comune di San Lazzaro, lo Sportello sociale fornisce assistenza alla presentazione della domanda online esclusivamente su appuntamento.

Le modalità di presentazione della domanda per gli altri Comuni del Distretto sono riportate nel Bando allegato.

Si specifica, altresì, che gli operatori dello Sportello sociale e dell'Ufficio Casa non assumono alcuna responsabilità in ordine alla correttezza e veridicità dei dati autodichiarati da parte dei richiedenti - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I richiedenti medesimi rimangono pertanto, a tutti gli effetti di legge, gli unici responsabili del contenuto delle domande presentate e dei dati autodichiarati ivi contenuti.

Scadenza per la presentazione

La domanda di contributo può essere presentata dalle ore 12:00 di giovedì 15 settembre 2022 fino alle ore 12:00 di venerdì 21 ottobre 2022. Non saranno considerate le istanze pervenute oltre tale termine.

Risposta

Tempi

A scadenza del termine per la raccolta delle domande tramite piattaforma online della Regione Emilia-Romagna, ciascun Ente Gestore procederà allo scarico dei dati di propria competenza per le successive fasi istruttorie.

Successivamente ciascun Comune provvederà a effettuare le istruttorie, gli accertamenti, i controlli e trasmetterà gli atti alla Commissione tecnica sovra comunale nominata dal Comune Capofila.

La Commissione tecnica sovra comunale procederà quindi alla formazione delle graduatorie distrettuali provvisorie, all’eventuale esame dei ricorsi e alla pubblicazione delle graduatorie distrettuali definitive.

L’esito dell’istruttoria delle domande ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie, il riesame di eventuali istanze avverso la formazione delle stesse graduatorie provvisorie e la conclusione del procedimento saranno formalmente comunicati mediante la pubblicazione delle graduatorie distrettuali provvisorie e definitive nell’albo pretorio online di ciascun Comune e sul sito internet dei Comuni del Distretto.

L’obbligo della comunicazione dell’esito dell’istruttoria delle domande sarà assolto mediante le forme di pubblicità indicate nel precedente capoverso.

Il presente procedimento si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie definitive dei beneficiari.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari solo dopo che la Regione Emilia-Romagna avrà concesso i fondi al Comune capofila, con le scansioni temporali che verranno rese note sul sito internet dei Comuni del Distretto.

Modalità

Il contributo è concesso di norma al soggetto che ha presentato la domanda di contributo.

Il contributo sarà liquidato in capo al proprietario-locatore nei seguenti casi:

  • in caso il soggetto beneficiario abbia richiesto la liquidazione in capo al proprietario dell’abitazione;
  • in caso di ritardo/i nel pagamento del canone di locazione; nel caso l’entità del contributo sia eccedente rispetto all’importo della morosità maturata al momento dell’erogazione, il contributo sarà ugualmente erogato direttamente al locatore dell'alloggio e la quota eccedente sarà corrisposta a titolo di anticipo sui canoni futuri.

Nelle fattispecie di cui sopra nel modulo per l’istanza online dovranno essere indicati i dati anagrafici ed il codice IBAN del locatore a cui l’Amministrazione, una volta espletate le opportune verifiche, liquiderà il contributo.

Formazione della Graduatoria

La Commissione tecnica sovra comunale ordinerà le domande valide in due graduatorie di ambito distrettuale:

  • Graduatoria 1 – nuclei famigliari con ISEE tra 0,00 e 17.154,00;
  • Graduatoria 2 – nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 e con calo di reddito Irpef superiore al 25%;

collocando le domande ammissibili in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

In caso di domande con medesimo valore ISEE e con medesimo importo del canone di locazione le stesse saranno graduate secondo l’ordine di arrivo, come desumibile dai dati estratti dalla piattaforma regionale online.

Controlli

I Comuni effettueranno i controlli sulle autocertificazioni del richiedente, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso la collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia economica e finanziaria.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinate esibizioni documentali, anche attraverso la richiesta di documentazione, non acquisibile d’ufficio, a comprova di quanto dichiarato dal richiedente. Tali verifiche potranno essere effettuate sia nella fase istruttoria, propedeutica alla formazione delle graduatorie, sia preliminarmente alla liquidazione dei contributi nei confronti delle domande collocate in posizione utile, salvi comunque i controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, che potranno essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Saranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere di locazione.

Pertanto:

  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, prima della erogazione del contributo, verrà accertato che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare;
  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro ecc.), verrà erogato il contributo solo a seguito di accertamento delle effettive condizioni economiche, anche se il nucleo familiare non è in carico ai Servizi Sociale.

A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Entità del contributo

Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

  • Graduatoria 1 – 40% delle risorse disponibili per il Distretto;
  • Graduatoria 2 - 60% delle risorse disponibili per il Distretto.

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino a esaurimento della quota di fondi disponibili.

Ne consegue che non tutte le domande presentate, pur in condizione di ammissibilità e inserite nelle graduatorie definitive, potranno essere finanziate.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno di una delle due graduatorie, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l’altra graduatoria distrettuale.

Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari ISEE con contratto di locazione cointestato, il contributo sarà erogato, nel limite di tre mensilità, nella misura dell’importo di tre mensilità del canone di locazione corrisposto in capo al nucleo richiedente, come desumibile dalla DSU, fermo restando il massimo concedibile.

In caso di più contratti di locazione, per distinte porzioni del medesimo alloggio, intestati a distinti nuclei familiari ISEE coabitanti, il contributo sarà erogato a ciascun nucleo familiare risultante in posizione utile, nel limite di tre mensilità del canone di locazione in capo al singolo nucleo, fermo restando il massimo concedibile.

Responsabile del procedimento

Andrea Raffini - Dirigente Area Servizi alla persona e collettività

Funzionario sostituto ai sensi della L. 241/90

Beatrice Bonaccurso - Segretario Generale/Dirigente Area Affari Generali ed Istituzionali