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Servizi per Stranieri

Permesso di soggiorno

Descrizione del servizio

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di rimanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno, ma in alcuni casi devono presentare Dichiarazione di presenza per cittadini stranieri.

Per i figli minori di 14 anni, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

Al figlio minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Periodo di validità

La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Per soggiorni superiori a due anni è necessario richiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno).

Dove e a chi rivolgersi

Per la richiesta di alcuni tipi di permesso di soggiorno è possibile recarsi:

Per tutti gli altri permessi è competente esclusivamente la Questura.

Presentazione della domanda

Requisiti del richiedente

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un Accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).

Documenti da presentare

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da € 16,00
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200.

Costi per il cittadino e modalità di pagamento

I costi della procedura possono così riassumersi:

  • € 16,00 per la marca da bollo in contrassegno telematico che va applicata sul modulo compilato;
  • € 30,00 per le spese postali da pagare al momento della spedizione dell'assicurata, contenente l'istanza;
  • € 27,50 quale costo del permesso elettronico se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni
  • da € 80,00 a € 200,00 quale contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (la cifra varia in base alla durata del titolo di soggiorno). Le modalità di pagamento del contributo per il rilascio del permesso elettronico sono state stabilite con Decreto 6 ottobre 2011 "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno" del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. L' importo è determinato in:
    - € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
    - € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
    - € 200,00 per il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 286/98.
    Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:
    - il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
    - lo straniero o l'apolide sono minori;
    - l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
    - è richiesto l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Scadenza per la presentazione

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi di tempo dal suo ingresso nel territorio dello Stato per chiedere il permesso di soggiorno.

Risposta

Tempi

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il permesso elettronico è una tessera magnetica simile ad una carta di credito, con un microchip e una banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale.

Sulla tessera sono visibili i seguenti dati:

  • le generalità del titolare;
  • la foto del titolare;
  • il numero del documento;
  • la tipologia del documento;
  • la data di emissione e di validità dello stesso;
  • le generalità dei figli;
  • il codice fiscale;
  • il motivo del soggiorno.

Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.
La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Sul sito della Polizia di Stato è possibile visualizzare lo stato del documento, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) o il numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno.

Determinate tipologie di permessi di soggiorno possono essere utilizzate anche per altre attività consentite allo straniero, senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso; con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.