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Servizi per Stranieri

Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc)

Il 5 luglio l’INPS ha emanato la Circolare n. 100 - Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza, con la quale chiarisce alcune delle novità introdotte nelle regole del Reddito di cittadinanza e mette a disposizione i nuovi moduli, disponibili a fondo pagina. Inoltre, con il messaggio 2662 dell’11 luglio 2019 fornisce indicazioni su come presentare istanza di rinuncia al Reddito di cittadinanz

Sulla GU Serie Generale n. 148 del 26-06-2019 è stato pubblicato il Decreto del 19 aprile 2019 sulle Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza.

Descrizione del servizio

Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) è un sostegno economico per famiglie disagiate, ad integrazione dei redditi familiari, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. La misura, pertanto, è associata ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

La Pensione di Cittadinanza (Pdc), pur avendo regole generali e funzionamento analoghe a quelle del Rdc, è un sussidio economico rivolto ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni in condizioni di bisogno. Pertanto, in questo caso, non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente avere i requisiti richiesti. La Pdc è concessa anche qualora nel nucleo familiare sia presente esclusivamente una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti.

Il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza vengono erogati ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di requisiti di cittadinanza e residenza e di requisiti economici.

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

  • italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
  • cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
  • in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
  • componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Documenti da presentare

Al modulo di domanda (che sia cartacea oppure on line) non occorre allegare alcuna documentazione, ma è necessario aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)  ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso, entro 30 gg dalla presentazione della domanda, occorre compilare il Modello Rdc/Pdc Ridotto, recandosi ai CAF convenzionati ovvero direttamente sul sito dell’Inps, con le proprie credenziali. Senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.

Per variazioni intercorse successivamente alla presentazione della domanda, è richiesta la compilazione e presentazione del Modello RdC/PdC Esteso. Tale modulo dovrà essere presentato anche per le altre variazioni, pena decadenza dal beneficio.

Dove presentarla

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata:

Risposta

Tempi

Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.

In caso di accogliemento della domanda, entro 30 gg dalla comunicazione ricevuta da Inps, tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Sono esclusi dalla presentazione della DID i i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

  • percettori di Rdc, titolari di pensione diretta;
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Inoltre, i Centri per l’impiego possono esonerare dalla DID i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.

Modalità

Il beneficio viene accreditato mensilmente attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) emessa da Poste Italiane.

Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, essa consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo. È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità, nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi: acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte e affini; acquisti in club privati.

Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche (Bonus elettrico) e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale (Bonus gas) riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Ammontare del beneficio

Il beneficio economico si compone di due parti:

  • una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
  • l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.

In ogni caso, complessivamente non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.

Rinuncia

La rinuncia potrà essere effettuata, utilizzando l'apposito modulo SR183, dal richiedente titolare della carta, il quale dovrà dichiarare che l’istanza di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio in essere e dalla composizione del nucleo stesso.

La rinuncia comporta la disattivazione della Carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa. Pertanto, eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno più utilizzabili.

Inoltre, la rinuncia non comporta in alcun modo la reviviscenza del ReI, laddove il nucleo ne fosse beneficiario prima della richiesta di Reddito di Cittadinanza.