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Servizi del terzo settore

Carta sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione

Per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
Indice

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell’amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di norma non autoritativi.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
b) Comune o Amministrazione: il Comune di San Lazzaro di Savena nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c) Cittadini: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni ai sensi della presente carta. In tal senso è inoltre istituito l’Albo dei Cittadini Virtuosi come meglio disciplinato nei successivi articoli 11 e 26.
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e dall’Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività, non discriminazione e condivisione.
h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, anche tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici e ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
l) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3 (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Cura dei beni comuni: il Comune e i cittadini riconoscono nel miglior utilizzo dei beni comuni uno stimolo ed un ausilio per tutta la comunità, e pertanto si adoperano congiuntamente alla loro valorizzazione, fruibilità e promozione;
b) Promozione e sviluppo dei beni relazionali: il Comune e i cittadini riconoscono e valorizzano i legami di socialità che si esprimono nella cura condivisa e responsabile dei beni comuni;
c) Non discriminazione: la collaborazione nei confronti del Comune è aperta a tutti, senza discriminazione alcuna, tale principio informa ogni attività svolta ai sensi della presente carta e deve essere rispettato da tutti i soggetti che partecipano ad ogni tipo di iniziativa;
d) Fiducia reciproca e leale collaborazione: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia e leale collaborazione reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
e) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.
Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
f) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
g) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che anche altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
h) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio dei suoi doveri di controllo economico-finanziario è tenuta a verificare che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri di bilancio ed ambientali.
i) Proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
l) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
m) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.
n) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte dei cittadini.

Art. 4 (Ruolo dei cittadini)

1. L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti.

2. I cittadini possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. In caso di formazioni sociali organizzate, l’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 della presente carta riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini per contribuire al perseguimento dell’interesse generale della comunità.

6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di volontariato anche giovanile.

Art. 5 (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della presente carta, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
i) l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza della presente carta o delle clausole del patto;l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo mediante forme di comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sui beni comuni ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa periodicamente individuati dall’Amministrazione o proposti dai cittadini. Gli interventi, di norma, sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità dei beni comuni.

Art. 7 (Promozione dell’innovazione sociale)

1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, attivando legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

Art. 8 (Promozione della creatività e dell’innovazione digitale)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui alla presente carta allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

4. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9 (Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune, che, di norma è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

3. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini, fatta salva per i cittadini la possibilità di presentare spontaneamente proposte di collaborazione relative a spazi non inseriti nell’elenco.

Art. 10 (Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell’Amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini.

Nel caso di cui alla lett. a) l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il Comune invita i cittadini a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dalla presente carta.

Nel caso di cui alla lett. b) la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l’elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell’istruttoria. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolte nell’istruttoria.

2. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

4. I patti di collaborazione sottoscritti sono diffusi periodicamente al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 11 (Interventi di cura occasionale e Albo dei Cittadini Virtuosi)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione

del patto di collaborazione ma ricade all’interno dei moduli di collaborazione predefinita al precedente art. 10 comma 1 lett. a), nonché di quelli previsti dall’Albo dei Cittadini Virtuosi.

2. Al fine di favorire la diffusione e il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza gli interventi realizzati.

3. Per facilitare e incoraggiare le pratiche di cittadinanza attiva e solidale, il Comune istituisce l’Albo dei Cittadini Virtuosi che decidono di attivarsi per la conservazione e il miglioramento degli spazi pubblici.

Art. 12 (Gestione condivisa di spazi pubblici e spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Sarà favorita la promozione di criteri di fruizione intergenerazionale degli spazi e delle attività, anche al fine di innescare processi di maggior inclusione sociale.

4. Nello spirito di cui al comma precedente e nei limiti della fruibilità del bene, è garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini.

Art. 13 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 14 (Individuazione degli edifici)

1. La Giunta individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 15 (Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1, senza alcuna discriminazione.

3. La durata della gestione condivisa sarà valutata in base alle caratteristiche degli interventi e/o in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l’Amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V – Formazione

Art. 16 (Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. Il Comune può attivare interventi di formazione rivolti ai cittadini che hanno manifestato l’intenzione di collaborare con l’Amministrazione comunale, anche attraverso momenti congiunti con i dipendenti e gli amministratori del Comune.

3. Nello spirito della presente carta l’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini le proprie competenze e favorisce l’incontro con quelle presenti all’interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti competenze:

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
d) utilizzare consapevolmente le tecnologie eventualmente messe a dispozione dal Comune.

5. Per promuovere lo spirito della presente carta, saranno creati dei momenti di formazione volti ad acquisire le seguenti competenze:

a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 17 (Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 18 (Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Alcune attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 della presente carta potranno essere considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Possono non costituire esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni e agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 della presente carta, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Gli eventuali interventi di agevolazione di cui ai commi precedenti saranno individuati puntualmente con successivi atti adottati dagli organi competenti.

Art. 19 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali e i materiali di consumo.

2. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 20 (Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 21 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

2. Nel definire le forme di sostegno, l’Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

3. La liquidazione di eventuali contributi è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.

4. Possono essere rimborsati, a fronte di rendicontazione prevista dall’art. 30 della presente carta, i costi precedentemente autorizzati dall’amministrazione e relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
b) polizze assicurative;
c) costi relativi a servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Art. 22 (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Previo assenso della Giunta Comunale, il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali sostenitori coinvolti dai cittadini;
c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.

Art. 23 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di comunicazione quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 24 (Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini e gli uffici comunali.

3. Gli interventi di semplificazione di cui al comma precedente saranno individuati puntualmente con successivi atti adottati dagli organi competenti.

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 25 (Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

3. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune può supportare i cittadini nell’uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

Art. 26 (Informazioni sulle opportunità di collaborazione e Albo dei Cittadini Virtuosi)

1. Il Comune cura la redazione e la divulgazione di apposite news per informare la comunità circa le possibilità di collaborazione alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

2. All’Albo dei Cittadini Virtuosi, di cui all’art. 11, comma 3 della presente carta, potranno iscriversi i singoli cittadini che intendano collaborare con il Comune nell’ambito e per i fini delineati nella presente carta.

3. Nell’Albo così istituito saranno indicate:

a) le generalità complete del cittadino;
b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il cittadino intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata (Comune, Sophia o Prometeo) e la disponibilità in termini di tempo;
c) le specifiche competenze in possesso del cittadino, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento nell'Albo, secondo le dichiarazioni rese dal cittadino stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

4. I cittadini sono cancellati dall'Albo:

a) per loro espressa richiesta;
b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
c) per gravi inadempienze agli impegni assunti o negligenze nello svolgimento delle attività;
d) per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.

5. L'Albo sarà oggetto di specifica pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 27 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini e Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant’altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulle proprie piattaforme informatiche, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano a misurare le esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché gli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell’Amministrazione.

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 28 (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini mediante coperture di carattere generale nell’ambito degli strumenti assicurativi dell’Ente o, in casi particolari, attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 29 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l’Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini che collaborano con l’Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni operano nel rispetto di quanto previsto degli art. 2043 e ss. del codice civile in materia di responsabilità e possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

3. Se previsto nel patto di collaborazione di cui all’art. 5, i cittadini che collaborano con l’Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 30 (Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini, uno dall’Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.