Home/Servizi/Lavoro e formazione/Reddito di Inclusione (REI)

Lavoro e formazione

Reddito di Inclusione (REI)

A seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, dal 1° marzo 2019 il REI non può più essere richiesto e, a partire dal successivo mese di aprile, non è più riconosciuto né rinnovato (Decreto Legge n. 4/2019, art. 13).

Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto prima del mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza. Il Reddito di inclusione non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.

Descrizione del servizio

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti:

  1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
  2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l’impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il Reddito di Inclusione sostituisce la misura nazionale di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), che viene a cessare.

Dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della Carta acquisti che abbiano fatto richiesta del REI, il beneficio economico connesso al REI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Inoltre, da luglio 2018 il beneficio economico viene integrato dalla misura regionale del Reddito di solidarietà (RES), introdotto in Emilia-Romagna con la L.R. 24/2016, se il richiedente risiede in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

Dove e a chi rivolgersi

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

La richiesta del beneficio può essere presentata da un componente del nucleo familiare. Non sono ammissibili più domande presentate per il medesimo nucleo familiare.

Requisiti del richiedente

Il REI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o comunitaria o possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in quanto familiare di cittadino italiano o comunitario,
    oppure cittadinanza straniera in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso, o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
  • residenza continuativa in Italia da almeno 2 anni;
  • valore ISEE (*) inferiore o uguale a 6.000 euro;
  • valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) inferiore o uguale a 3.000 euro;
  • valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore o uguale a 20.000 euro;
  • valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) inferiore o uguale a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola);
  • assenza in famiglia di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o di altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • assenza in famiglia di componenti in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, ad eccezione di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • assenza in famiglia di componenti in possesso di navi e imbarcazioni da diporto.

Inoltre, possono ottenere l'integrazione RES i nuclei familiari che, in aggiunta ai requisiti sopra specificati, sono residenti in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo della concessione del beneficio.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L’ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie.

Documenti da presentare

  • documento d'identità del richiedente
  • attestazione ISEE (*) in corso di validità
  • solo per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno di lunga durata

(*) Saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di attestazione ISEE, in corso di validità:

  • se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
  • in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario
  • in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo

L'elenco dei documenti da presentare è disponibile anche nel box in fondo alla scheda.

Modalità di presentazione

La richiesta deve essere fatta direttamente allo Sportello sociale, presentando tutta la documentazione sopra specificata.

Non occorre compilare il modulo perché la compilazione avviene direttamente allo Sportello Sociale sul programma informatico e il modulo viene stampato e sottoscritto allo sportello.

Scadenza per la presentazione

Le domande possono essere presentate in qualunque momento.

Dove presentarla

Risposta

Tempi

Entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI, il Comune trasmette all'Inps le domande ricevute.

L’Inps a sua volta verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al REI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, entro 25 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di REI il Comune programma un’analisi preliminare ed una valutazione multidimensionale del bisogno, sulla base della quale viene definito un progetto personalizzato che il nucleo familiare deve sottoscrivere entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.

L'erogazione del beneficio è subordinato all'accettazione del progetto di attivazione sociale che i servizi sociali del Comune predispongono e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

In sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga ai tempi previsti dalla normativa, l'Inps dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Il beneficio è comunque sospeso, in assenza della suddetta comunicazione, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione.

Modalità

Il beneficio è concesso mensilmente e viene erogato da INPS attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI).

Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Inoltre la Carta REI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. La carta può essere utilizzata anche negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

La Carta deve essere usata solo dal titolare, che riceve a mezzo raccomandata la comunicazione di Poste con le indicazioni per il ritiro. Le Carte vengono rilasciate da Poste con la disponibilità finanziaria determinata in base alla numerosità del nucleo familiare.

La soglia massima annuale per una persona ammonta a euro 3.000, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75% (euro 2.250), pari a un importo mensile di euro 187,50, e cresce in ragione della numerosità familiare:

1 membro = euro 187,50
2 membri = euro 294,38
3 membri = euro 382,50
4 membri = euro 461,25
5 membri = euro 534,34
6 o più membri = euro 539,82

Questi importi ricevono l'integrazione RES se il richiedente risiede in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi:

1 membro = 110 € (parametro scala di equivalenza = 1)
2 membri = 172,70 € (parametro scala di equivalenza = 1,57)
3 membri = 224,40 € (parametro scala di equivalenza = 2,04)
4 membri = 270,60 € (parametro scala di equivalenza = 2,46)
5 membri = 313,50 € (parametro scala di equivalenza = 2,85)
6 o più membri = 352 € (parametro scala di equivalenza = 3,20)

Ogni Carta ha un codice personale (PIN), che verrà inviato da Poste direttamente a casa del beneficiario. Dopo il rilascio delle Carte, Poste esegue gli accrediti mensili e invia le comunicazioni ai titolari.

Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, se il titolare del beneficio è minorenne; l’incremento del Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno).

Il beneficio, quindi, viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia massima prevista.

La valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l'intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l'accesso al REI (ad esempio attività lavorativaa avviata l'anno precedente a quella in cui si fa richiesta del REI): in questo caso è necessario compilare anche la sezione REI-com del modulo di domanda.

Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovare l'ISEE entro marzo 2018. Invece, coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono essere già in possesso dell'attestazione ISEE 2018.

Il beneficio è concesso per un massimo di 18 mesi. Previo un periodo di interruzione di almeno sei mesi, può essere concesso nuovamente per un periodo di ulteriori 12 mesi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del progetto personalizzato.

Condizioni necessarie per usufruire del beneficio

  • in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. Fatta salva l'ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, è necessario presentare una nuova domanda di REI. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione;
  • in corso di erogazione del beneficio i requisiti economici relativi alla soglia ISEE e ISRE a fini REI saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità, aggiornato sulla base delle informazioni relative alle variazioni della situazione lavorativa;
  • in caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello REI-com entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio. Il modello REI-com dev'essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di REI, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio;
  • tutti i componenti il nucleo familiare beneficiario del REI devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, anche da parte di un singolo componente il nucleo familiare. Tali sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono portare alla decurtazione, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. In caso di decadenza, il REI potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla decadenza stessa;
  • il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l’impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree:
    1. frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
    2. atti di ricerca attiva di lavoro;
    3. frequenza e impegno scolastico;
    4. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari;
  • nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, si decade dal beneficio. Si decade dal solo RES nel caso in cui si perda la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna.